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Statuto | Soci e Revisori dei Conti

L'Associazione


Statuto

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede in Cagliari, Via S. Giovanni n. 281, un'associazione denominata "Associazione Mondo X- Sardegna: per la difesa dell’uomo" retta dalle nonne di legge vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 2 - PROMOTORI

l’Associazione nasce per iniziativa dei Frati Minori di Sardegna e si ispira ai valori cristiani e francescani.

l’Associazione è apartitica, aconfessionale, senza tini di lucro, informata ai principi dettati dall'ordinamento giuridico costituzionale.

Art. 3 - SCOPO

L'Associazione, che opera nell'ambito territoriale della Regione Sarda, ha per scopo:

di operare nel campo del disadattamento e della emarginazione, svolgendo un'azione concreta a favore di quei giovani che, per ragioni diverse ed in varie forme, si trovano in situazioni difficili, in particolare a favore di coloro che sono dediti all'uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, essendone dipendenti, e che cercano un aiuto concreto per liberarsi dal bisogno della droga e dalle sue conseguenze;

di accogliere i tossicodipendenti in Centri di Accoglienza e in Comunità residenziali, o semiresidenziali, gestiti dall'Associazione;

di istituire un "Centro Studi, Documentazione e Ricerca" allo scopo di: individuare le cause del fenomeno della emarginazione con speciale riferimento al territorio; svolgere un'azione di efficace prevenzione e di corretta informazione; preparare operatori volontari;

di svolgere un'azione di stimolo e collaborazione nei confronti di Enti ed istituzioni Pubbliche, allo scopo di prevenire e superare situazioni di disadattamento e di emarginazione, e per progettare e realizzare una più valida assistenza ai tossicodipendenti;

di attivare Corsi di Formazione Professionali, con specifica attenzione ai giovani tossicodipendenti, per il futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - SOCI

Sono soci dell’Associazione le persone fisiche o le Istituzioni pubbliche di qualsiasi natura senza discriminazione di ordine religioso, ideologico o politico, in qualità di:

soci fondatori, quanti partecipano alla costituzione dell’Associazione;

soci ordinari, quanti ne richiedono l’iscrizione e partecipano direttamente alla vita ed alle Associazione;

soci straordinari, quanti sostengono l’Associazione collaborando ai suoi scopi indirettamente, con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere.

L'accettazione di nuovi soci ordinari e straordinari viene deliberata, con giudizio insindacabile, dal Comitato Esecutivo, senza obbligo di rendere noto il motivo dell'eventuale rifiuto. La domanda di ammissione importa per se stessa adesione alle norme del presente statuto.

Art.6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati possono:

beneficiare, mediante ogni opportuno strumento d'informazione, dei risultati degli studi e delle ricerche di cui all'Art. 3, punti c) ed e) del presente statuto;

partecipare a corsi, seminari, incontri ed altre iniziative dirette al conseguimento dello scopo sociale.

Gli associati sono tenuti a:

versare le quote annuali associative;

osservare lo Statuto e le delibere del Comitato esecutivo;

non svolgere alcuna attività che sia in contrasto con gli scopi ed il decoro dell'Associazione;

Art. 7 - PATRIMONIO - ESERCIZIO ANNUALE - BILANCI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali e dai contributi dei soci; dai contributi e dalle sovvenzioni di Enti Pubblici e privati e dai beni che, a qualsiasi titolo, pervengono all'Associazione.

Il patrimonio sociale è indivisibile.

In caso di perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo verificatisi, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall’Associazione.

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio il Comitato Esecutivo predispone il bilancio consuntivo e quelli preventivo per il successivo esercizio. Nel caso si verificassero imprevisti, l'approvazione del bilancio può essere prorogata di tre mesi.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

L’Assemblea generale dei soci.

Il Comitato Esecutivo.

Il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti.
La partecipazione agli organi sociali è a titolo gratuito.

Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale:

E' costituita dai soci iscritti nel libro soci alla data di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun socio ha rappresentante deve essere un altro voto; l’eventuale rappresentante deve essere un altro socio e non può portare più di un altro voto.

L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita e delibera con maggioranza previste dall'art.21 del Codice Civile. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tuffi i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Spetta all'Assemblea dei soci:

Riunirsi una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta viene convocata dal Comitato Esecutivo.

Formulare le direttive generale del programma dell’Associazione, il quale viene definito ed attuato dal Comitato Esecutivo.

Eleggere i membri del Comitato Esecutivo.

Approvare le modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell'Associazione, nonché la nomina del liquidatore.

Eleggere il Collegio dei Revisori dei conti.

Approvare annualmente il bilancio consuntivo e di previsione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono sempre prese a maggioranza dei voti validi, come previsto dalla legge. Non sono considerati validi i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.

Art. 10 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo ha funzioni esecutive e dura in carica tre anni. Esso è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea generate tra i soci.

Il Comitato Esecutivo:

delibera l'ammissione e l'espulsione dei soci;

è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni;

amministra i fondi dell’Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell’Associazione stessa, secondo le norme di legge;

procede a stabilire l'organico del personale dipendente;

compila, se necessario, il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;

propone all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto;

si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, a quello preventivo e all’ammontare delle quote sociali;

nomina tra i suoi membri un Vice Presidente e un Segretario;

Le cariche dei membri del Comitato Esecutivo sono gratuite;

Esso delibera con maggioranza semplice, purché siano presenti almeno tre dei suoi membri.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato Esecutivo è eletto dal Comitato stesso nel suo seno.

Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed il Comitato esecutivo dell'Associazione.

E' responsabile, con il Comitato esecutivo, dell’attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall’Associazione.

Rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti.

Presenta annualmente, nel corso dell'Assemblea generale dei soci, il resoconto dell’amministrazione dell’Associazione

In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vice Presidente e, in assenza di entrambi, il più anziano di età dei componenti del Comitato stesso.

Delle riunioni del Comitato esecutivo viene redatto, su apposito libro, relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci.

Esso dura in carica per tre esercizi sociali o i suoi membri sono rieleggibili

Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione.

E' convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti. Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato Esecutivo.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea generale nominerà un liquidatore.

I beni residui, salvo per quanto acquistato a titolo personale dai soci e posto al servizio dell’Associazione, saranno destinati all’ordine dei Frati Minori di Sardegna che li utilizzerà per operare nel campo del disadattamento e della emarginazione.

Art. 14 - ARBITRATO

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei PROBIVIRI da nominarsi dall’Assemblea dei soci tra quelli ordinari. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. La loro decisione sarà inappellabile.

Art. 15

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto ti parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Associazioni.

Approvato dall'Assemblea in data 21 giugno 1995